Vendere il giornale in strada non prevede autorizzazioni. Ecco cosa dice la legge

Il giornale Fuori Binario, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Firenze con il numero n°4393 del 23 giugno 1994, ed edito dall’Associazione Periferie al Centro, può essere diffuso liberamente, senza nessun tipo di autorizzazione. È la legge a stabilirlo.

Primo punto saldo è l’Articolo 21 della Costituzione, inserito nella Parte I dedicata ai “Diritti e doveri dei cittadini” che recita:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

L’Articolo 3 del Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, specifica meglio la questione, essendo dedicato proprio all’Esenzione dall’autorizzazione.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

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